di Domenico S. Antonacci
Nel “Decreto Sviluppo” (Decreto Legge n. 83/2012) è previsto l’obbligo per tutte le Pubbliche
amministrazioni italiane di pubblicare online in formato aperto, dal primo gennaio 2013, tutti i dati di spesa superiori ai mille euro.
amministrazioni italiane di pubblicare online in formato aperto, dal primo gennaio 2013, tutti i dati di spesa superiori ai mille euro.
Il tuo comune è in regola? Scoprilo consultando questa mappa!
Al 25 gennaio 2013 solo Brindisi e Cisternino, tra i comuni pugliesi, sono in regola. Noi seguiremo gli sviluppi dei prossimi mesi e ci aspettiamo che presto anche qualche comune dauno si metta “apposto”.
Infatti, l’art. 18 del Decreto prevede che: “La concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere […] ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale”.
Tali dati devono essere resi disponibile nel modo più chiaro: è previsto che “e informazioni siano
riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito», che di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed
in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso.
Rilevanti le sanzioni per chi non provvede: la pubblicazione dei dati sul sito internet costituirà
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a imprese,
professionisti e consulenti.
In poche parole, la mancata, omessa o ritardata pubblicazione comporta l’illegittimità dei pagamenti
effettuati.
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere […] ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale”.
Tali dati devono essere resi disponibile nel modo più chiaro: è previsto che “e informazioni siano
riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito», che di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed
in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso.
Rilevanti le sanzioni per chi non provvede: la pubblicazione dei dati sul sito internet costituirà
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a imprese,
professionisti e consulenti.
In poche parole, la mancata, omessa o ritardata pubblicazione comporta l’illegittimità dei pagamenti
effettuati.