Art 39
2. Durante lo svolgimento delle adunanze consiliari è vietato far uso dei registratori e/o di qualsiasi altro strumento di riproduzione sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico presente;
3.Non è pertanto consentita, ad esclusione di giornalisti ed operatori dell’informazione con le modalità previste dal precedente articolo, l’effettuazione di registrazioni video.
Così recita una parte di un articolo del Regolamento del Consiglio Comunale approvato lunedì scorso dalla maggioranza.
E’ evidente che si tratta di impedire, soprattutto al gruppo “per
un’altra Vieste” che fino ad ora lo aveva fatto, di registrare gli
interventi dei propri consiglieri in consiglio comunale e di poterli
mettere in rete.
Si tratta di una norma oscurantista e censoria.
Ad
un consigliere, sia di maggioranza sia di opposizione, che esprime il
proprio assenso, non può essere impedito di essere ripreso o registrato.
Giovedì alle 15.00 invitiamo tutti a venire in Consiglio Comunale con
una macchina fotografica o una videocamera o un registratore e a
riprendere i consiglieri comunali di opposizione.
Questa forma di
disobbedienza civile vuole ridicolizzare una maggioranza che non sa più a
cosa aggrapparsi per ostacolare le azioni legittime delle opposizioni.
Ricordiamo che il Garante per la privacy dell’11 marzo 2002 ha stabilito la liceità di riprendere le sedute dei consigli comunali, in quanto per definizione aperti al pubblico….Vieste non è l’unico comune in Italia a prendere tali provvedimenti e ci sono molte discussioni su questo argomento in rete;
Antonio Montecalvo riporta su facebook:
ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE!
In giurisprudenza, quando si parla di gerarchia delle fonti, si indica una scala gerarchica delle fonti normative.
La Costituzione in testa, le legge statale più sotto, la legge regionale più sotto ancora, infine, all’ultimo posto, le “leggi” del Comune. Regola fondamentale e senza eccezioni è chiaramente che una “legge” del Comune non può stabilire cose contrarie ad una legge dello Stato (immaginate, per assurdo, una delibera del sindaco che dice che l’omicidio non è reato…).
Da un punto di vista delle norme costituzionali la possibilità di effettuare riprese audiovisive (e di diffondere successivamente quanto filmato) si configura come un autentico diritto di libertà: quello di informare liberamente chiunque, come stabilito dall’art. 21 della Costituzione. Eventuali limiti al diritto di informazione non possono che promanare dalla Carta costituzionale!!!
L’informazione, pertanto, può essere vietata SOLO nel caso in cui leda il buon costume o nell’ipotesi in cui violi le altre libertà fondamentali, tutelate anch’esse dalla Costituzione.
Anche ammesso che la questione investa il diritto alla riservatezza, dovrebbe comunque ritenersi quanto segue: il diritto all’informazione è tutelato direttamente in Costituzione (art. 21 Cost.); il diritto alla privacy è tutelato solo con legge ordinaria. E poiché la Costituzione PREVALE gerarchicamente sulla legge ordinaria, nel caso in cui dovesse profilarsi una ipotesi di conflitto tra i due diritti, la manifestazione del pensiero non potrebbe essere sacrificata sull’altare della privacy, tranne che se in conflitto con altri diritti costituzionalmente protetti (diritto alla libertà religiosa, salute, ecc.).
Pertanto, riprendere i lavori del Consiglio Comunale non solo è lecito ma garantito dalla stessa COSTITUZIONE!
EVENTO FACEBOOK